Questa sezione è disponibile e rivolta esclusivamente ad investitori qualificati svizzeri.
In base all’art. 10 cpv. 3 bis e ter della LICOL (in congiunzione con l’art 6 e 6a della OICOL) sono considerati Investitori Qualificati:
Art. 10 Investitori [estratto]
a. gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali;
b. gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza;
c. gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale;
d. le imprese con tesoreria professionale.
I privati facoltosi possono dichiarare per scritto di volere essere considerati investitori qualificati. Il Consiglio federale può far dipendere da condizioni l'idoneità di tali persone quali investitori qualificati, segnatamente dalle loro qualifiche professionali.